I ragazzi usano la rete non solo per socializzare ma anche per esprimere aggressività, provocazione, sfida e competizione tra coetanei. Secondo la nuova Legge n.71/2017 per cyberbullismo si intende “…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
E’ importante ricordare che:
- Sul web ogni comportamento può essere tracciato, ricostruito e denunciato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, se arreca danno a chi lo subisce.
- Al compimento dei 14 anni, i ragazzi diventano penalmente responsabili delle loro azioni sul web (imputabili)
- Gli insegnanti in quanto pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di denunciare fatti penalmente rilevanti (reati) commessi o subiti dagli studenti
- Diffamazioni, minacce e insulti in rete devono essere denunciati dalle vittime (cd. procedibilità a querela di parte): è importante informare le famiglie degli studenti su cosa sta succedendo e sul loro diritto di fare una segnalazione o sporgere denuncia
Da sapere:
- Molti comportamenti di prepotenza in rete non vengono percepiti dai ragazzi come reati, come fatti gravi, come danno per le vittime
- Molti episodi di cyberbullismo nascono da antipatie reali, rivalità, prese in giro tra compagni di scuola.
Riferimenti Normativi
La Legge 29 maggio 2017 nr. 71 – “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo”, –
(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg) – entrata in vigore il 18 giugno 2017, ha introdotto nuove forme di tutela degli adolescenti colpiti da tale fenomeno. In particolare la Legge prevede, tra le maggiori novità:
- Informativa alle Famiglie: salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- Ammonimento: fino a quando non è presentata querela per taluno dei reati cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all’art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’ applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- Oscuramento: il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.